Art. 53.
(Classifica di segretezza irregolare o arbitraria).

      1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'apposizione irregolare o arbitraria di classifica di segretezza ai sensi dell'articolo 51, a documenti, atti o cose costituisce illecito disciplinare. Per gli addetti agli organismi informativi, l'illecito è valutabile ai fini dell'allontanamento dagli organismi o del rinnovo del periodo di permanenza presso quest'ultimi.